top of page

Statuto dell'Associazione Cerchio Gaia

 

Art. 1 – Denominazione e sede

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita

l’Associazione denominata CERCHIO GAIA, con sede nel comune di TRENTO .

L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione opera all’interno della provincia di Trento, nonché potrà operare

anche in ambito nazionale ed internazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e

all’estero.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di

terzi, nel settore della SPIRITUALITA’ nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione ha i

seguenti scopi:

  • Accompagnare verso un ritorno alla spiritualità Planetaria ed Universale;

  • Promuovere la connessione con la nostra profonda spiritualità;

  • Favorire la diffusione della spiritualità innata insita in ognuno di noi;

  • Incoraggiare la riconnessione al profondo legame che ci unisce al Creatore;

  • Aiutare ad armonizzare le energie presenti in ogni essere vivente;

  • Condurre sulla via della riconnessione alla propria coscienza;

  • Sostenere la trasformazione della consapevolezza di ogni essere vivente;

  • Agevolare il rilascio di tutti i blocchi energetici di vario genere che impediscono l’ascensione spirituale;

  • Facilitare la realizzazione del proprio progetto di vita;

  • Sollecitare una consapevolezza di gioia per il Creato.

  • E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

  • Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

  • Incontri di gruppo o individuali;

  • Armonizzazioni energetiche;

  • Attività all’aria aperta;

  • Percorsi spirituali;

  • Corsi di gruppo o individuali;

  • Seminari;

  • Convegni;

  • Corsi;

  • Manifestazioni;

  • Opere di assistenza.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e

metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative

per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al

raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e

sussidiarie ai fini istituzionali.

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in

forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

E’, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e autorizzate

preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

 

Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali dell’Associazione

intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell’eventuale quota associativa annuale.

Possono, altresì, aderire gli enti giuridici non commerciali interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero

da altro consigliere da questo delegato.

Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che

provvede all’ammissione. Contro l’eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea

ordinaria utile. La decisione è inappellabile.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo

restando in ogni caso il diritto al recesso. E’, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita

associativa. E’, altresì, prevista l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire

l’effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono

rivalutabili.

La qualità di associato si perde:

a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per 2 mesi dal temine di versamento richiesto;

b) per recesso volontario;

c) per esclusione.

L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal

termine di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi

dell’ Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima

Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso

vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale

l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione

si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di

voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative

dell’Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione

dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha

diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

dell’ Associazione.

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio

Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in

ragione dell’incarico ricoperto. E’, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di

massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota

associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per

l’approvazione del rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei

consiglieri ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione

assembleare.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima

convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla

prima.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi

in attesa di giudizio definitivo, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo,

dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di

preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo;

- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla elezione degli organi sociali;

- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento

dell’Associazione;

- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli

associati; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, è validamente

costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che

in seconda convocazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla

devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà

dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato

munito di delega scritta. E’ ammessa una sola delega per associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non

hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un

decimo dei presenti.

Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

E’ previsto il principio del voto singolo, ai sensi dell’articolo 2532, comma 2, del Codice civile. E’ espressamente

escluso l’esercizio del voto per corrispondenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene

redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal

Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

 

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di numero 3 amministratori eletti dall’Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Può essere revocato

dall’assemblea, con i quorum previsti dall’Assemblea ordinaria .

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico

prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria dei primi dei

non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare detta modalità, il

Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati o sostituiti rimangono in

carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è

riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola ogni mese e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente

stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato

per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i

consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di

entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e

firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di

atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la rappresentanza

legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Resta in carica tre anni e può essere rieletto. Può essere,

altresì, revocato con delibera della maggioranza dei consiglieri. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal

vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Cura

l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo

stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente

convocare.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 9 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su

mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del

Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest’ultimo è il

responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta

dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal

Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di

aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e

comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e

disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;

b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio

delle attività statutarie;

c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini

statutari;

d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali

contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. E' vietata, tra gli associati, la

distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione

dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

Art. 11 – Rendiconto

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio dell’Associazione si compone di un rendiconto economico e

finanziario. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre

all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione

almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

Art. 12 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 6

del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e

delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Nel caso di scioglimento, cessazione

o estinzione dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione di

promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

 

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle

norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

bottom of page